Art. 24.

      1. I fabbricanti, assegnatari del marchio di artefice, i venditori di materie prime e gli importatori, assegnatari del marchio di responsabilità, assumono tutte le responsabilità e gli oneri imposti dalla presente legge e dal regolamento all'atto in cui le materie prime e gli oggetti in metalli preziosi lasciano la loro sede.
      2. Le imprese che commerciano semilavorati e prodotti finiti di fabbricazione altrui, sui quali appongono il proprio marchio di responsabilità, assumono tutte le responsabilità e gli oneri imposti dalla presente legge e dal regolamento all'atto in cui pongono in commercio tali oggetti.